Videosorveglianza: Illecita senza senza delibera assembleare
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Videosorveglianza: Sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con 1.000 euro un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera assembleare prevista dalla legge.
Il caso
Il Garante è stato interpellato da un condomino che aveva lamentato l’installazione di un sistema di videosorveglianza da parte dell’amministratore condominiale. L’amministratore aveva giustificato l’installazione con la necessità di prevenire atti vandalici e furti, ma non aveva ottenuto la delibera assembleare necessaria.
La decisione del Garante
Il Garante ha accertato che l’installazione del sistema di videosorveglianza era avvenuta in violazione degli articoli 5, paragrafo 1, lettera a), e 6 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
In particolare, il Garante ha rilevato che:
- l’installazione del sistema di videosorveglianza non era stata preceduta dalla delibera assembleare, come previsto dall’articolo 1122-ter del codice civile;
- l’amministratore non aveva fornito alcuna prova di un legittimo interesse del condominio a installare il sistema di videosorveglianza, che potesse giustificare la violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Pertanto, il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato dall’amministratore e ha ordinato la cessazione del trattamento, ferma restando la possibilità che lo stesso trattamento possa essere effettuato dal condominio, previa adozione della delibera assembleare.
Inoltre, il Garante ha irrogato all’amministratore una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro.
Le conseguenze del provvedimento
L’amministratore dovrà pagare la sanzione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. In alternativa, potrà definire la controversia mediante il pagamento di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento previsto per la proposizione del ricorso.
La pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Garante serve a rendere noto il caso e a sensibilizzare i cittadini sui rischi connessi al trattamento dei dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza.
Link al provvedimento del Garante
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9954220